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LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1968)
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Testo in vigore dal:  17-4-1968
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Art. 18


Gli ufficiali svolgono mansioni di sportello di trasmissione e ricezione telegrafica, di movimento postale, di collaborazione contabile, tecnica, ed amministrativa, nonché di archivio, di registrazione e di copia secondo le norme contenute nelle leggi, nei decreti nelle istruzioni dei servizi postali e telegrafici. Svolgono, altresì, funzioni di aiuto dirigenza negli uffici locali.
((I primi ufficiali sono applicati negli uffici locali di gruppo A e B dove, oltre alle mansioni di cui al primo comma, coadiuvano i direttori nell'espletamento della loro funzione e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento))
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Negli altri locali le mansioni di cui ai precedente commi sono espletate da un ufficiale che assume la denominazione di ufficiale delegato.
((I dirigenti degli uffici locali che osservano l'orario ininterrotto dei servizi al pubblico, attuando il doppio turno, sono coadiuvati, oltrechè dal primo ufficiale od ufficiale delegato, da un secondo ufficiale delegato))
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Agli ufficiali, oltre alle mansioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere conferito l'incarico di titolare o reggente di agenzia.