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LEGGE 8 marzo 1968, n. 257

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 1966.

Testo in vigore dal:  16-4-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il rendiconto consuntivo dello Stato per l'esercizio 1966 è approvato con le risultanze degli articoli seguenti.