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LEGGE 8 marzo 1968, n. 257

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 1966.

Testo in vigore dal: 16-4-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  rendiconto  consuntivo  dello  Stato  per  l'esercizio  1966 e'
approvato con le risultanze degli articoli seguenti.