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LEGGE 1 marzo 1968, n. 245

Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata "una tantum" per i prodotti tessili.

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Testo in vigore dal:  13-4-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nella tabella allegato C alla legge 12 agosto 1957, numero 757, sono aggiunti i seguenti prodotti:
"514-b. - Fili e cordoncini di gomma elastica vulcanizzata ricoperti di materie tessili.
ex 514-c. - Filati di materia tessile impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata.
626. - Crino artificiale, paglia artificiale (lamette) e imitazioni di catgut di materie tessili artificiali.
639. - Crino artificiale, lamette o paglia artificiale ed imitazioni di catgut, di materie tessili sintetiche.
698. - Filati metallici (misti con materie tessili)".