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LEGGE 1 marzo 1968, n. 245

Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata "una tantum" per i prodotti tessili.

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Testo in vigore dal: 13-4-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nella  tabella  allegato  C  alla legge 12 agosto 1957, numero 757,
sono aggiunti i seguenti prodotti:
  "514-b.   -  Fili  e  cordoncini  di  gomma  elastica  vulcanizzata
ricoperti di materie tessili.
  ex  514-c.  -  Filati  di materia tessile impregnati o ricoperti di
gomma vulcanizzata.
  626. - Crino artificiale, paglia artificiale (lamette) e imitazioni
di catgut di materie tessili artificiali.
  639.   -   Crino  artificiale,  lamette  o  paglia  artificiale  ed
imitazioni di catgut, di materie tessili sintetiche.
  698. - Filati metallici (misti con materie tessili)".