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LEGGE 27 gennaio 1968, n. 23

Modificazioni all'articolo 3 della legge 9 aprile 1931, n. 916, contenente norme sulla fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato.

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Testo in vigore dal:  24-2-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1931, n. 916, è sostituito dal seguente:
"È vietato l'impiego di semi comunque dannosi; è consentito l'impiego di semi di anacardio sgusciati e decorticati in modo da eliminarne totalmente le sostanze nocive alla salute".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1968

SARAGAT MORO - ANDREOTTI - REALE - RESTIVO - MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE