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LEGGE 27 gennaio 1968, n. 23

Modificazioni all'articolo 3 della legge 9 aprile 1931, n. 916, contenente norme sulla fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato.

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Testo in vigore dal: 24-2-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  quarto comma dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1931, n. 916,
e' sostituito dal seguente:
  "E'  vietato  l'impiego  di  semi  comunque  dannosi; e' consentito
l'impiego  di  semi  di  anacardio sgusciati e decorticati in modo da
eliminarne totalmente le sostanze nocive alla salute".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 gennaio 1968

                               SARAGAT

                                             MORO - ANDREOTTI - REALE
                                                 - RESTIVO - MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE