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LEGGE 1 marzo 1968, n. 191

Norme integrative della legge 4 agosto 1965, n. 1027, concernente l'organico del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/1976)
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Testo in vigore dal:  7-4-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con effetto dalla entrata in vigore della presente legge i custodi temporanei assunti presso le Soprintendenze alle antichità e belle arti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, sono collocati con la qualifica di avventizi di IV categoria, nel contingente del personale non di ruolo della amministrazione delle antichità e belle arti.