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LEGGE 1 marzo 1968, n. 191

Norme integrative della legge 4 agosto 1965, n. 1027, concernente l'organico del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/1976)
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Testo in vigore dal: 7-4-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto dalla entrata in vigore della presente legge i custodi
temporanei  assunti  presso le Soprintendenze alle antichita' e belle
arti,  ai  sensi  dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1965, n. 1027,
sono  collocati  con  la  qualifica di avventizi di IV categoria, nel
contingente  del  personale  non di ruolo della amministrazione delle
antichita' e belle arti.