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LEGGE 1 marzo 1968, n. 190

Riversibilità dell'assegno straordinario previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 358, per i decorati di medaglia d'oro al valor militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  7-4-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La concessione dell'assegno straordinario di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, è estesa con decorrenza 1 gennaio 1968 nella misura ridotta del cinquanta per cento ed alle medesime condizioni a favore dei congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro al valor militare, deceduti successivamente al conferimento della ricompensa.