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LEGGE 1 marzo 1968, n. 190

Riversibilità dell'assegno straordinario previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 358, per i decorati di medaglia d'oro al valor militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 7-4-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  concessione  dell'assegno  straordinario  di cui all'articolo 1
della  legge  21  febbraio  1963,  n. 358, e' estesa con decorrenza 1
gennaio  1968  nella  misura  ridotta del cinquanta per cento ed alle
medesime  condizioni  a  favore dei congiunti dei decorati in vita di
medaglia   d'oro  al  valor  militare,  deceduti  successivamente  al
conferimento della ricompensa.