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LEGGE 8 marzo 1968, n. 177

Concessione di un contributo annuo a favore dell'Unione internazionale degli organismi familiari (UIOF).

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Testo in vigore dal:  6-4-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la partecipazione italiana all'Unione internazionale degli organismi familiari (UIOF) è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 1.300.000 a partire dal 1 gennaio 1964.