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LEGGE 8 marzo 1968, n. 177

Concessione di un contributo annuo a favore dell'Unione internazionale degli organismi familiari (UIOF).

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Testo in vigore dal: 6-4-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  partecipazione  italiana  all'Unione  internazionale degli
organismi  familiari  (UIOF)  e'  autorizzata  la  concessione  di un
contributo annuo di lire 1.300.000 a partire dal 1 gennaio 1964.