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LEGGE 14 marzo 1968, n. 156

Concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato, e perequazione della tredicesima mensilità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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