stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 marzo 1968, n. 156

Concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato, e perequazione della tredicesima mensilità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  4-4-1968 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con effetto dal 1 ottobre 1967 ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato è attribuita un'indennità mensile, non pensionabile, nella misura di lire 40.000.