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LEGGE 8 marzo 1968, n. 153

Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1967 (1° provvedimento).

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Testo in vigore dal:  2-4-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1967 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Stato di previsione dell'entrata:

Cap. n. 1458 - Prelievi agricoli..
applicabili all'importazione dai
Paesi terzi, ecc.................. L. 23.400.000.000

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze:
Cap. n. 1927 - Rimborso dei prelievi
agricoli, ecc..................... L. 23.400.000.000