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LEGGE 8 marzo 1968, n. 153

Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1967 (1° provvedimento).

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Testo in vigore dal: 2-4-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nel   bilancio   dello  Stato  per  l'anno  finanziario  1967  sono
introdotte le seguenti variazioni in aumento:
     Stato di previsione dell'entrata:

       Cap. n. 1458 -  Prelievi  agricoli..
         applicabili  all'importazione  dai
         Paesi terzi, ecc..................       L. 23.400.000.000

     Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze:
       Cap. n. 1927 - Rimborso dei prelievi
         agricoli, ecc.....................       L. 23.400.000.000