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LEGGE 23 febbraio 1968, n. 116

Disciplina della produzione e del commercio degli sciroppi e delle bevande a base di mandorla.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  22-3-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le denominazioni "sciroppo di mandorla" o "sciroppo di latte di mandorla" sono riservate al prodotto ottenuto dalla emulsione acquosa ricavata dalle mandorle dolci sbucciate e triturate con aggiunta di saccarosio e avente un residuo ottico non inferiore al 65 per cento.
Per ogni chilogrammo di sciroppo, debbono essere impiegati non meno di cento grammi di mandorle sbucciate, nelle quali le mandorle amare possono essere presenti in misura non superiore al 5 per cento.