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LEGGE 23 febbraio 1968, n. 116

Disciplina della produzione e del commercio degli sciroppi e delle bevande a base di mandorla.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 22-3-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  denominazioni  "sciroppo  di  mandorla" o "sciroppo di latte di
mandorla" sono riservate al prodotto ottenuto dalla emulsione acquosa
ricavata  dalle  mandorle dolci sbucciate e triturate con aggiunta di
saccarosio e avente un residuo ottico non inferiore al 65 per cento.
  Per ogni chilogrammo di sciroppo, debbono essere impiegati non meno
di  cento grammi di mandorle sbucciate, nelle quali le mandorle amare
possono essere presenti in misura non superiore al 5 per cento.