stai visualizzando l'atto

LEGGE 18 marzo 1968, n. 498

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
Testo in vigore dal:  18-5-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il sesto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dai seguenti:
"Ai soli fini del presente decreto sono vini spumanti quelli ottenuti dai vini idonei alla immissione al consumo diretto, caratterizzati dalla produzione di spuma provocata dallo sviluppo di anidride carbonica all'atto dell'apertura del recipiente contenente il prodotto e dagli altri requisiti di cui ai successivi articoli 8, 9, 10 e 11 del presente decreto, aventi una pressione assoluta al manometro non inferiore a 3,5 atmosfere a 200 C misurata secondo i metodi ufficiali di analisi, nonché confezionati in bottiglie munite di capsulone o di stagnola o di qualsiasi materiale a loro imitazione e di tappo comunque ancorato.
Nelle annate con andamento stagionale eccezionalmente sfavorevole il Ministro per l'agricoltura e le foreste può consentire, con proprio decreto, la preparazione di "spumanti naturali" mediante l'impiego di vini con gradazione alcoolica complessiva anche di 9 gradi, purché essi provengano esclusivamente da uve di vitigni pregiati che siano tradizionalmente impiegati nella produzione di vini spumanti".