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LEGGE 18 marzo 1968, n. 498

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 18-5-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  sesto  comma  dell'articolo  2 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dai seguenti:
  "Ai  soli  fini  del  presente  decreto  sono  vini spumanti quelli
ottenuti   dai  vini  idonei  alla  immissione  al  consumo  diretto,
caratterizzati  dalla produzione di spuma provocata dallo sviluppo di
anidride  carbonica  all'atto dell'apertura del recipiente contenente
il  prodotto e dagli altri requisiti di cui ai successivi articoli 8,
9,  10  e  11  del presente decreto, aventi una pressione assoluta al
manometro  non  inferiore  a 3,5 atmosfere a 200 C misurata secondo i
metodi ufficiali di analisi, nonche' confezionati in bottiglie munite
di capsulone o di stagnola o di qualsiasi materiale a loro imitazione
e di tappo comunque ancorato.
  Nelle  annate  con andamento stagionale eccezionalmente sfavorevole
il  Ministro  per  l'agricoltura  e  le  foreste puo' consentire, con
proprio  decreto,  la  preparazione  di  "spumanti naturali" mediante
l'impiego  di  vini  con  gradazione alcoolica complessiva anche di 9
gradi,  purche'  essi  provengano  esclusivamente  da  uve di vitigni
pregiati  che  siano  tradizionalmente  impiegati nella produzione di
vini spumanti".