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LEGGE 18 marzo 1968, n. 313

Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/07/1998)
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Testo in vigore dal:  24-12-1987
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Art. 11

(Pensione vitalizia e assegno)


Il militare che, per effetto di ferite, lesioni od infermità, riportate o aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ed il cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati agli articoli 9 e 10 abbiano subito menomazioni dell'integrità personale, ascrivibili ad una delle categorie di cui alla annessa tabella A, hanno diritto a pensione vitalizia, se la menomazione non sia suscettibile col tempo di modificazione, o ad assegno rinnovabile, se la menomazione ne sia suscettibile.
Il trattamento di pensione è stabilito dalla tabella C annessa alla presente legge.
In aggiunta alla pensione base, gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, hanno diritto ad un assegno complementare nella misura annua di lire 444.000.(5)(12)
Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nell'allegata tabella B, è corrisposta una indennità per una volta tanto, in una misura pari ad una o più annualità della pensione di 8° categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica.
Le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti.
Qualora ad uno stesso soggetto siano pertinenti una pensione o un assegno rinnovabile ai sensi della tabella A ed una indennità per una volta tanto ai sensi della tabella B, le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono cumulabili. L'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo, che sarebbe spettato all'invalido, qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte all'8° categoria della tabella A.
Ai mutilati ed agli invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 1a alla 6° dell'annessa tabella A, spetta, in aggiunta al trattamento pensionistico, un assegno integrativo non riversibile nelle seguenti misure:
a) per gli invalidi ascritti alla 1a categoria con o senza assegno di superinvalidità di annue lire 150.000;
b) per gli invalidi ascritti alle voci numeri 1, 5, 6, 7, 8, 9, 13 e 20 della 2° categoria di annue lire 135.000;
c) per i restanti invalidi comunque ascritti alla 3° categoria di annue lire 99.000;
d) per gli invalidi ascritti alla 3ª categoria di annue lire 90.000;
e) per gli invalidi ascritti alla 4ª categoria di annue lire 45.000;
f) per gli invalidi ascritti alla 5ª categoria di annue lire 36.000;
g) per gli invalidi ascritti alla 6ª categoria di annue lire 27.000.(5)(13)
((20))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 28 luglio 1971, n. 585 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è elevato da lire 444.000 a lire 540.000 annue". La stessa legge ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "A decorrere dal 1 luglio 1971 l'assegno integrativo di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è soppresso".
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 29 novembre 1977, n. 875 ha disposto (con l'art. 2) che "L'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni, è elevato da L. 540.000 a L. 570.000 annue".
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con l'art. 133, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, è soppresso l'assegno complementare di cui all'art. 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato nella tabella C annessa al presente testo unico.
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AGGIORNAMENTO (20)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 18 dicembre 1987, n. 561 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1987, n. 54) ha dichiatato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma e 22 della legge 10 agosto 1950, n. 648; 9, primo comma e 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313"