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LEGGE 18 marzo 1968, n. 263

Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2012)
Testo in vigore dal:  27-3-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 5




Agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto è concesso un assegno annuo vitalizio, non reversibile, di lire 60.000. (1)
L'assegno decorre dal 1 gennaio 1968 ed è corrisposto, esente da ritenute erariali, in due rate semestrali pagabili il 30 giugno e il 20 dicembre.
Un'annualità dell'assegno vitalizio è corrisposta alla vedova o ai figli all'atto del decesso del titolare.
L'assegno è concesso anche ai combattenti della guerra 1914-18 nelle forze armate dell'ex esercito austro-ungarico divenuti cittadini italiani per annessione.
Alla liquidazione e al pagamento dell'assegno provvedono le direzioni provinciali del tesoro. Sono estese ai provvedimenti relativi le norme degli articoli 15 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544. (1) (2)
((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 4 novembre 1979, n. 563 ha disposto (con l'art. 1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1979.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "L'assegno annuo vitalizio, non riversibile, di cui allo articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, a decorrere dal 1 gennaio 1979, è elevato da L. 60.000 a lire 120.000 e a decorrere dal 1 gennaio 1980 a L. 150.000".
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 4 novembre 1979, n. 563, come modifica dalla L. 15 dicembre 1990, n. 417, ha disposto (con l'art. 2) che "L'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 4 novembre 1979, n. 563, in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto è fissato in L. 50.000 mensili per dodici mensilità."


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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66:
- come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera p), numero 5) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 2268, comma 1, numero 596)) il venir meno dell'abrogazione del presente provvedimento;
- come modificato dall'art. 10, comma 8 lettera b), numero 2) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 2270, comma 1, numero 33-bis)) che il presente provvedimento resta in vigore.