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LEGGE 1 marzo 1968, n. 189

Aumento dell'indennità spettante ai commissari, ai commissari aggiunti ed agli assessori addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi civici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  7-4-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'indennità prevista dall'articolo 38 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, per i commissari, per i commissari aggiunti nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1930, n. 1078, e per gli assessori addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi civici è fissata, rispettivamente, in lire 1.300, lire 1.100 e lire 650 giornaliere lorde, a decorrere dal 1 gennaio 1967.