stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 marzo 1968, n. 189

Aumento dell'indennità spettante ai commissari, ai commissari aggiunti ed agli assessori addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi civici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 7-4-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennita'  prevista dall'articolo 38 della legge 16 giugno 1927,
n.  1766,  per  i  commissari,  per i commissari aggiunti nominati ai
sensi  dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1930, n. 1078, e per gli
assessori  addetti  ai  Commissariati  per  la liquidazione degli usi
civici  e' fissata, rispettivamente, in lire 1.300, lire 1.100 e lire
650 giornaliere lorde, a decorrere dal 1 gennaio 1967.