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LEGGE 17 ottobre 1967, n. 963

Estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, alla concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Fornovo-Pontremoli accordata ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463, e concessione del prolungamento di tale autostrada per il collegamento all'autostrada del Sole e a quella tirrenica.

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Testo in vigore dal:  15-11-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In applicazione all'articolo 24 della legge 24 luglio 1961, n. 729, la concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Fornovo-Pontremoli, accordata all'"Autocamionale della Cisa, Società per azioni", con decreto 18 marzo 1960, viene disciplinata a tutti gli effetti, in deroga alla legge 21 maggio 1955, n. 463, dalla legge 24 luglio 1961, n. 729, e sue successive modificazioni.
Alla stessa Società saranno concessi la costruzione e l'esercizio del tratto Fornovo via Emilia-autostrada del Sole e del tratto Pontremoli-Santo Stefano di Magraautostrada Sestri Levante-Livorno.
L'estensione della disciplina ai sensi della legge 24 luglio 1961, n. 729, nonché la nuova concessione dei tratti di prolungamento, previsti dal primo e secondo comma del presente articolo, hanno luogo con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'ANAS ed il Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina l'estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, e la nuova concessione, che verrà accordata in forza dell'articolo 2 della richiamata legge n. 729.
La convenzione 22 settembre 1958, approvata con decreto interministeriale 18 marzo 1960 per l'autostrada Fornovo-Pontremoli, viene risolta a far data dalla emanazione del decreto ministeriale previsto al comma precedente, restando assorbita dalla predetta nuova convenzione.
Sono salvi gli effetti della convenzione 22 settembre 1958, per gli atti compiuti prima dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al presente articolo.