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LEGGE 17 ottobre 1967, n. 963

Estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, alla concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Fornovo-Pontremoli accordata ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463, e concessione del prolungamento di tale autostrada per il collegamento all'autostrada del Sole e a quella tirrenica.

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Testo in vigore dal: 15-11-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In applicazione all'articolo 24 della legge 24 luglio 1961, n. 729,
la  concessione  per  la  costruzione  e  l'esercizio dell'autostrada
Fornovo-Pontremoli, accordata all'"Autocamionale della Cisa, Societa'
per  azioni",  con  decreto 18 marzo 1960, viene disciplinata a tutti
gli effetti, in deroga alla legge 21 maggio 1955, n. 463, dalla legge
24 luglio 1961, n. 729, e sue successive modificazioni.
  Alla  stessa Societa' saranno concessi la costruzione e l'esercizio
del  tratto  Fornovo  via  Emilia-autostrada  del  Sole  e del tratto
Pontremoli-Santo Stefano di Magraautostrada Sestri Levante-Livorno.
  L'estensione  della disciplina ai sensi della legge 24 luglio 1961,
n.  729,  nonche'  la  nuova concessione dei tratti di prolungamento,
previsti dal primo e secondo comma del presente articolo, hanno luogo
con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
  Con  lo  stesso  decreto  viene  approvata, sentiti il Consiglio di
amministrazione  dell'ANAS  ed  il Consiglio di Stato, la convenzione
che  disciplina l'estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, e la
nuova  concessione,  che  verra'  accordata  in forza dell'articolo 2
della richiamata legge n. 729.
  La   convenzione   22   settembre   1958,   approvata  con  decreto
interministeriale  18 marzo 1960 per l'autostrada Fornovo-Pontremoli,
viene  risolta  a  far data dalla emanazione del decreto ministeriale
previsto al comma precedente, restando assorbita dalla predetta nuova
convenzione.
  Sono salvi gli effetti della convenzione 22 settembre 1958, per gli
atti  compiuti  prima dell'emanazione del decreto ministeriale di cui
al presente articolo.