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LEGGE 6 ottobre 1967, n. 957

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, contenente disposizioni riguardanti le "Regole della Magnifica Comunità di Cadore".

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Testo in vigore dal:  12-11-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, sono inseriti i seguenti comma:
"Tuttavia, qualora ricorrano evidenti ragioni di interesse della Regola o di sviluppo industriale o turistico della zona, potrà essere deliberata l'alienazione o una diversa destinazione di singoli beni, purché essi abbiano estensione limitata rispetto al patrimonio complessivo della Regola e purché il ricavato sia impiegato nell'acquisto di altri beni silvo-pastorali o nel miglioramento fondiario dei beni già in godimento.
Per le Regole che hanno ottenuto l'approvazione dello statuto ed amministrano direttamente il proprio patrimonio, la deliberazione dovrà essere adottata dall'assemblea con l'intervento di almeno due terzi dei regolari iscritti nell'anagrafe e col voto favorevole di due terzi degli intervenuti in prima convocazione; o in seconda convocazione, da indirsi, con un intervallo di almeno quindici giorni, con l'intervento di almeno metà dei regolari iscritti nell'anagrafe e col voto favorevole dei due terzi degli intervenuti.
Dove invece i beni regolieri sono amministrati per delega dal Comune, la deliberazione del Consiglio comunale dovrà essere adottata con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri intervenuti.
In ogni caso la deliberazione dovrà essere approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Belluno, sentito il Consiglio della Magnifica Comunità di Cadore".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1967

SARAGAT MORO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE