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LEGGE 6 ottobre 1967, n. 957

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, contenente disposizioni riguardanti le "Regole della Magnifica Comunità di Cadore".

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Testo in vigore dal: 12-11-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Dopo  il  primo  comma  dell'articolo  2  del decreto legislativo 3
maggio 1948, n. 1104, sono inseriti i seguenti comma:
  "Tuttavia,  qualora  ricorrano  evidenti ragioni di interesse della
Regola  o  di  sviluppo  industriale  o  turistico della zona, potra'
essere deliberata l'alienazione o una diversa destinazione di singoli
beni, purche' essi abbiano estensione limitata rispetto al patrimonio
complessivo   della  Regola  e  purche'  il  ricavato  sia  impiegato
nell'acquisto  di  altri  beni  silvo-pastorali  o  nel miglioramento
fondiario dei beni gia' in godimento.
  Per  le  Regole  che hanno ottenuto l'approvazione dello statuto ed
amministrano  direttamente  il  proprio  patrimonio, la deliberazione
dovra'  essere adottata dall'assemblea con l'intervento di almeno due
terzi  dei  regolari  iscritti nell'anagrafe e col voto favorevole di
due  terzi  degli  intervenuti  in  prima  convocazione; o in seconda
convocazione,  da  indirsi,  con  un  intervallo  di  almeno quindici
giorni,  con  l'intervento  di  almeno  meta'  dei  regolari iscritti
nell'anagrafe e col voto favorevole dei due terzi degli intervenuti.
  Dove  invece  i  beni  regolieri  sono  amministrati per delega dal
Comune,   la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  dovra'  essere
adottata  con  l'intervento  di  almeno  due  terzi  dei  consiglieri
assegnati   al  Comune  e  con  la  maggioranza  dei  due  terzi  dei
consiglieri intervenuti.
  In  ogni caso la deliberazione dovra' essere approvata dalla Giunta
provinciale  amministrativa  di  Belluno,  sentito il Consiglio della
Magnifica Comunita' di Cadore".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 ottobre 1967

                               SARAGAT

                                                       MORO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE