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LEGGE 9 ottobre 1967, n. 953

Autorizzazione di spesa di lire due miliardi per il completamento di edifici demaniali autorizzati da leggi speciali.

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Testo in vigore dal:  11-11-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per la esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici dei più urgenti lavori di completamento di edifici demaniali la cui costruzione, autorizzata con leggi speciali, non si è potuta ultimare per esaurimento dei fondi stanziati.