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LEGGE 9 ottobre 1967, n. 953

Autorizzazione di spesa di lire due miliardi per il completamento di edifici demaniali autorizzati da leggi speciali.

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Testo in vigore dal: 11-11-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la spesa di lire 2.000.000.000 per la esecuzione a
cura  del  Ministero  dei  lavori pubblici dei piu' urgenti lavori di
completamento  di  edifici  demaniali la cui costruzione, autorizzata
con  leggi  speciali,  non  si e' potuta ultimare per esaurimento dei
fondi stanziati.