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LEGGE 24 febbraio 1967, n. 68

Aumento del contributo ordinario dello Stato e concessione di un contributo straordinario per l'attuazione dei programmi assistenziali dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane o internazionali.

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Testo in vigore dal:  29-3-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Lo stanziamento di lire 5 miliardi di cui all'articolo 1 della legge 22 agosto 1951, n. 749, a favore dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali è elevato, a partire dall'anno finanziario 1966, a lire 6 miliardi, per il programma di assistenza alimentare a favore dei minori e degli anziani.