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LEGGE 24 febbraio 1967, n. 68

Aumento del contributo ordinario dello Stato e concessione di un contributo straordinario per l'attuazione dei programmi assistenziali dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane o internazionali.

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Testo in vigore dal: 29-3-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Lo  stanziamento  di  lire  5  miliardi di cui all'articolo 1 della
legge  22  agosto  1951, n. 749, a favore dell'Amministrazione per le
attivita'  assistenziali  italiane  ed  internazionali  e' elevato, a
partire  dall'anno  finanziario  1966,  a  lire  6  miliardi,  per il
programma  di  assistenza  alimentare  a  favore  dei  minori e degli
anziani.