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LEGGE 9 luglio 1967, n. 590

Copertura degli oneri relativi all'approvvigionamento granario agevolato del territorio di Trieste.

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Testo in vigore dal:  15-8-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nelle campagne di commercializzazione 1965-1966 e 1966-1967 alle vendite di grano tenero per l'approvvigionamento nel territorio di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico si applica, entro il limite massimo di quintali 420 mila, il prezzo di lire 5.622,525 a quintale per "merce resa tale e quale franco magazzino di stoccaggio alla rinfusa".