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LEGGE 9 luglio 1967, n. 590

Copertura degli oneri relativi all'approvvigionamento granario agevolato del territorio di Trieste.

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Testo in vigore dal: 15-8-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nelle  campagne  di  commercializzazione 1965-1966 e 1966-1967 alle
vendite  di  grano  tenero per l'approvvigionamento nel territorio di
Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e
Sgonico  si applica, entro il limite massimo di quintali 420 mila, il
prezzo  di  lire  5.622,525  a  quintale per "merce resa tale e quale
franco magazzino di stoccaggio alla rinfusa".