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LEGGE 9 luglio 1967, n. 573

Estensione ai sommozzatori dei vigili del fuoco della indennità di immersione prevista per i sommozzatori delle forze armate e della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  12-8-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con decorrenza dal 1 gennaio 1967, ai sommozzatori ed alle loro guide appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è concessa l'indennità d'immersione nella medesima misura prevista per i sommozzatori e guide della Marina militare, dell'Esercito, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.