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LEGGE 9 luglio 1967, n. 573

Estensione ai sommozzatori dei vigili del fuoco della indennità di immersione prevista per i sommozzatori delle forze armate e della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 12-8-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  decorrenza  dal  1  gennaio 1967, ai sommozzatori ed alle loro
guide  appartenenti  al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco e'
concessa l'indennita' d'immersione nella medesima misura prevista per
i   sommozzatori   e  guide  della  Marina  militare,  dell'Esercito,
dell'Aeronautica,  del  Corpo  delle  guardie  di finanza e del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza.