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LEGGE 9 luglio 1967, n. 563

Concessione di una indennità giornaliera di rischio al personale militare e agli Impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica addetti alla manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose o a lavori eseguiti in presenza delle medesime.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  11-8-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica addetti alla manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose:
negli stabilimenti di produzione, di lavorazione e di sperimentazione;
nei gabinetti scientifici e nei laboratori tecnici ad impianto fisso a terra o facenti parte di tale impianto;
nei depositi e magazzini di riserva territoriale dell'Esercito;
nei depositi e magazzini di rifornimento a terra della Marina;
nei depositi e magazzini centrali dell'Aeronautica e loro distaccamenti, è attribuita, a seconda dell'entità del rischio e per ogni giorno di effettivo esercizio delle attività predette, una indennità giornaliera di rischio nelle misure indicate nell'annessa tabella A.