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LEGGE 9 luglio 1967, n. 563

Concessione di una indennità giornaliera di rischio al personale militare e agli Impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica addetti alla manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose o a lavori eseguiti in presenza delle medesime.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 11-8-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della
Marina  e  dell'Aeronautica  addetti  alla  manipolazione, trasporto,
immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose:
    negli   stabilimenti   di   produzione,   di   lavorazione  e  di
sperimentazione;
    nei  gabinetti  scientifici  e nei laboratori tecnici ad impianto
fisso a terra o facenti parte di tale impianto;
    nei depositi e magazzini di riserva territoriale dell'Esercito;
    nei depositi e magazzini di rifornimento a terra della Marina;
    nei   depositi  e  magazzini  centrali  dell'Aeronautica  e  loro
distaccamenti,  e'  attribuita,  a seconda dell'entita' del rischio e
per  ogni giorno di effettivo esercizio delle attivita' predette, una
indennita'  giornaliera di rischio nelle misure indicate nell'annessa
tabella A.