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LEGGE 4 luglio 1967, n. 561

Contributo straordinario dello Stato per la ferrovia Circumvesuviana in regime di concessione.

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Testo in vigore dal:  9-8-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per il completamento dei lavori di sistemazione e potenziamento degli impianti e di raddoppio del binario sul tronco Barra-Torre Annunziata della ferrovia Circumvesuviana, previsti dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1962, n. 960, potrà essere accordato alla Società strade ferrate secondarie meridionali un ulteriore contributo straordinario entro il limite di lire 2.500.000.000.
La relativa spesa sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1971.