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LEGGE 4 luglio 1967, n. 561

Contributo straordinario dello Stato per la ferrovia Circumvesuviana in regime di concessione.

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Testo in vigore dal: 9-8-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  il  completamento  dei  lavori di sistemazione e potenziamento
degli  impianti  e  di  raddoppio  del binario sul tronco Barra-Torre
Annunziata  della  ferrovia Circumvesuviana, previsti dall'articolo 2
della  legge  30  luglio  1962,  n. 960, potra' essere accordato alla
Societa'   strade   ferrate   secondarie   meridionali  un  ulteriore
contributo straordinario entro il limite di lire 2.500.000.000.
  La  relativa  spesa  sara' iscritta nello stato di previsione della
spesa  del  Ministero  dei  trasporti  e  dell'aviazione civile nella
misura  di  lire  500  milioni per ciascuno degli anni finanziari dal
1967 al 1971.