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LEGGE 5 giugno 1967, n. 425

Modifiche alla legge 22 dicembre 1960, n. 1598, concernenti disposizioni a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra.

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Testo in vigore dal:  6-7-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il contributo a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, previsto dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1598, è aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1967

SARAGAT MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli REALE