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LEGGE 5 giugno 1967, n. 425

Modifiche alla legge 22 dicembre 1960, n. 1598, concernenti disposizioni a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra.

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Testo in vigore dal: 6-7-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  contributo a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti
e  dispersi  in  guerra,  previsto  dall'articolo  1  della  legge 22
dicembre  1960, n. 1598, e' aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a
decorrere  dalla  rata  di  pensione  avente  scadenza  posteriore al
novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 giugno 1967

                               SARAGAT

                                                       MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli REALE