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LEGGE 15 febbraio 1967, n. 41

Contributo annuo dello Stato all'Ente italiano della moda.

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Testo in vigore dal:  15-3-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dall'esercizio finanziario 1967 è assegnato un contributo annuo dello Stato di lire 250 milioni a favore dell'Ente italiano della moda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239.