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LEGGE 15 febbraio 1967, n. 41

Contributo annuo dello Stato all'Ente italiano della moda.

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Testo in vigore dal: 15-3-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A   decorrere  dall'esercizio  finanziario  1967  e'  assegnato  un
contributo  annuo  dello Stato di lire 250 milioni a favore dell'Ente
italiano della moda di cui al decreto del Presidente della Repubblica
17 febbraio 1951, n. 239.