stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 maggio 1967, n. 368

Contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.).

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  28-6-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata, a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA), la concessione di un contributo straordinario di lire 300.000.000 ripartito in ragione di lire 100.000.000 annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1969.