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LEGGE 24 maggio 1967, n. 368

Contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.).

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Testo in vigore dal: 28-6-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata,  a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli
aiuti   ai  rifugiati  palestinesi  (UNRWA),  la  concessione  di  un
contributo  straordinario di lire 300.000.000 ripartito in ragione di
lire 100.000.000 annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al
1969.