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LEGGE 8 febbraio 1967, n. 34

Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria delle arginature lungo il fiume Isonzo nel tratto compreso tra il ponte ferroviario della linea Udine-Gorizia ed il confine di Stato.

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Testo in vigore dal:  26-2-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria le arginature lungo il fiume Isonzo, nel tratto compreso tra il ponte ferroviario della linea Udine-Gorizia ed il confine di Stato.