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LEGGE 8 febbraio 1967, n. 34

Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria delle arginature lungo il fiume Isonzo nel tratto compreso tra il ponte ferroviario della linea Udine-Gorizia ed il confine di Stato.

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Testo in vigore dal: 26-2-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria le arginature
lungo  il  fiume Isonzo, nel tratto compreso tra il ponte ferroviario
della linea Udine-Gorizia ed il confine di Stato.