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LEGGE 18 maggio 1967, n. 318

Modifiche alle norme sulle pensioni di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/1968)
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Testo in vigore dal:  30-5-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le pensioni, gli assegni rinnovabili e le indennità per i mutilati ed invalidi di guerra, sia militari che civili, sono concessi e liquidati in base alla tabella C annessa alla presente legge.
La tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, modificata dall'articolo 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616 e le tabelle G, I, M, O annesse alla legge 25 gennaio 1962, n. 12, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.